Violenza Sessuale: Analisi dell’Articolo 609 bis CP e Sanzioni Penali

La violenza sessuale, chiamata comunemente stupro è un reato previsto dall’art 609 bis cp. Ma come si configura il reato di violenza sessuale? In questo articolo ti parlerò del reato di violenza sessuale previsto dall’art 609 bis cp, di cosa accade in caso di violenza carnale, della procedibilità e di altri interessanti aspetti relativi a questo reato.

La violenza sessuale è un reato previsto dall’art 609 bis cp. In questo articolo analizziamo nel dettaglio questo reato, da cosa è punito alla pena prevista.

Che cos’è la violenza sessuale

Il reato di violenza privata appartiene alla categoria dei reati sessuali. Bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà sessuale, ossia la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.

La violenza sessuale è comunemente detta “stupro“. Per stupro si intende l’atto di congiungimento carnale imposto con la violenza. Si tratta essenzialmente di un atto sessuale privo di consenso. Elemento fondamentale di questo reato infatti, è proprio il consenso.

In cosa consiste la violenza carnale

Prima della Legge n. 66/1996, esisteva il reato specifico di “violenza carnale“. La violenza carnale era punita con la pena della reclusione da tre a dieci anni per chiunque con violenza o minaccia costringeva qualcuno a congiunzione carnale.

La Legge n. 66/1996 ha abrogato tale articolo, introducendo il nuovo art 609 bis avente ad oggetto il reato di “violenza sessuale”. Mediante l’introduzione di questa nuova fattispecie è stato previsto un inasprimento delle pene ed è stato introdotto il concetto di “atti sessuali”.

Cosa prevede l’art 609 bis cp

L’art 609 bis cp stabilisce che chiunque con violenza o minaccia o con abuso di autorità costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.Viene applicata la stessa pena a chi induce qualcuno a compiere atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; se il colpevole si sostituisce ad un’altra persona traendo in inganno la persona offesa.

Cosa si intende per atti sessuali

Nel concetto di atti sessuali devono ricomprendersi tutti quegli atti che coinvolgono la corporeità della vittima comunque invasivi della sua sfera sessuale.Gli atti sessuali si riferiscono a qualsiasi tipo di attività sessuale o contatto sessuale tra individui. Questi possono includere rapporti sessuali completi, ma anche altri comportamenti sessuali come il contatto fisico intimo o le molestie sessuali.

Che cos’è il reato di violenza sessuale previsto dall’art 609 bis cp

Il reato di violenza privata appartiene alla categoria dei reati sessuali. Bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà sessuale, ossia la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.

La violenza sessuale è comunemente detta “stupro”

Per stupro si intende l’atto di congiungimento carnale imposto con la violenza. Si tratta essenzialmente di un atto sessuale privo di consenso. Elemento fondamentale di questo reato infatti, è proprio il consenso.

In cosa consiste la violenza carnale

Stupro, abuso sessuale, violenza carnale, sono tutti termini con i quali poter identificare il reato di violenza sessuale. In realtà fino al 1996 la violenza carnale costituiva un reato. La Legge n. 66/1996 ha abrogato i suddetti articoli, introducendo, tra gli altri, il nuovo art 609 bis avente ad oggetto il reato di “violenza sessuale”.

Cosa prevede l’art 609 bis cp

L’art 609 bis cp stabilisce che chiunque con violenza o minaccia o con abuso di autorità costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.L’articolo 609 bis del Codice Penale italiano tratta i reati sessuali contro i minori e stabilisce pene severe per coloro che commettono tali reati. Prevede anche norme specifiche per la protezione dei minori vittime di abusi sessuali.

Cosa si intende per atti sessuali

Nel concetto di atti sessuali devono ricomprendersi tutti quegli atti che coinvolgono la corporeità della vittima comunque invasivi della sua sfera sessuale. Ciò che rileva è il consenso della persona offesa, pertanto anche un bacio ed un abbraccio possono configurare il reato in esame se sono idonei a compromettere la libertà sessuale di un individuo.

La violenza sessuale su persona in stato di inferiorità

In tema di violenza sessuale, tra le condizioni di inferiorità psichica rilevanti a norma dell’ art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p. rientrano tutte quelle che siano tali da determinare una posizione vulnerabile della vittima.La legge prevede protezione per le persone in uno stato di inferiorità, come minori o persone con disabilità mentali o fisiche. La violenza sessuale su tali individui è considerata un reato grave e può comportare pene più severe.

La violenza sessuale mediante inganno

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’ art. 609 bis cod. pen., si ha violenza sessuale anche quando il colpevole si sostituisce ad altra persona traendo in inganno la persona offesa.La violenza sessuale mediante inganno avviene quando l’aggressore utilizza l’inganno o la frode per ottenere il consenso della vittima a un atto sessuale. Anche questa è considerata una forma di violenza sessuale e può essere perseguita legalmente.

La tentata violenza sessuale

Si ha tentata violenza sessuale quando chi agisce, pone in essere atti di violenza o minaccia nei confronti della vittima, ma non riesce nell’intento di costringerla a subire un atto sessuale.La tentata violenza sessuale si verifica quando un individuo tenta di compiere un atto sessuale senza il consenso della vittima, ma non riesce a portarlo a termine. Anche la tentata violenza sessuale è un reato grave punibile per legge.

Le aggravanti previste dall’art 609 ter cp

L’art 609 ter cp stabilisce che la pena prevista dall’art 609 bis è aumentata di un terzo in presenza di alcune circostanze aggravanti. L’articolo 609 ter del Codice Penale italiano prevede delle circostanze aggravanti per i reati sessuali, come l’uso di violenza o minacce, la commissione del reato su un minore o su una persona incapace di intendere e volere. Queste aggravanti possono aumentare la gravità della pena.

La violenza sessuale su minorenne come aggravante

Compiere atti sessuali senza il consenso della persona offesa minorenne, costituisce una circostanza aggravante del reato di cui all’art 609 bis cp. In questi casi la pena è aumentata di un terzo.

La violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo, stabilisce l’art 609 octies cp, consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art 609 bis. La pena prevista per questo reato è la reclusione da otto a quattordici anni.La violenza sessuale di gruppo si verifica quando più individui partecipano a un atto sessuale senza il consenso esplicito della vittima. È una forma grave di violenza sessuale che può comportare pene più severe a livello legale.

Il dissenso della persona offesa

Anche in caso di solo sopravvenuto dissenso della vittima al rapporto sessuale è legittimo il diniego della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, quando, per i mezzi, le modalità esecutive della condotta, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, e le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, si realizzi una significativa compromissione della libertà sessuale.

L’incapacità di prestare consenso

L’assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l’assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione.In caso di violenza sessuale, l’incapacità di prestare consenso è un elemento importante. Si riferisce al fatto che la vittima non ha acconsentito volontariamente all’attività sessuale, spesso a causa di coercizione, minacce o incapacità fisica o mentale di dare il proprio consenso.

Perché la violenza sessuale è procedibile a querela

La Legge ha tuttavia previsto delle specifiche disposizioni a tutela della persona offesa. Ad esempio, per la maggior parte dei reati il termine previsto per proporre la querela è di tre mesi dal momento in cui la vittima ha conoscenza del fatto. Per quanto concerne il reato in esame invece il termine è innalzato a dodici mesi.

I termini per presentare querela

Inoltre, nella generalità dei casi, è sempre possibile per la vittima di un reato rimettere la querela proposta. Per il reato previsto dall’art 609 bis invece la querela proposta è irrevocabile.La querela è un atto legale attraverso il quale una vittima di reato può avviare un procedimento penale contro l’aggressore. I termini per presentare una querela possono variare da luogo a luogo, ma è essenziale farlo entro un certo periodo di tempo dalla commissione del reato. Questi termini sono stabiliti dalla legge e possono variare.

Le conseguenze di una condanna per violenza sessuale

Le pene accessorie

La condanna per il reato di violenza sessuale, nonché il patteggiamento comporta: la perdita della responsabilità genitoriale, se la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa.

Le misure di sicurezza

Da ultimo, nelle ipotesi aggravate, anche dopo aver scontato l’eventuale pena, il condannato subirà una serie di imposizioni tra cui: il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori; il divieto di svolgere lavori che prevedano contatti abituali con minori.

La prescrizione del reato di violenza sessuale

Per quanto concerne la prescrizione è possibile affermare che il termine di prescrizione del reato di violenza sessuale è pari a ventiquattro anni, rendendolo di fatto, un reato imprescrittibile.La prescrizione è un concetto legale che determina il periodo di tempo entro il quale può essere avviato un procedimento penale per un reato. Per la violenza sessuale, il termine di prescrizione può variare in base alla gravità del reato e alla legislazione locale. È importante consultare un avvocato per comprendere i dettagli specifici della prescrizione in un caso particolare.

Le misure alternative alla detenzione

Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione in assenza della previa osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all’interno dell’istituto penitenziario, previsto dall’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell’inserimento del delitto previsto dall’art. 609-bis c.p.

Conclusione

La violenza sessuale è un reato molto grave che lede profondamente la libertà e la dignità della vittima. Come abbiamo visto, l’articolo 609 bis c.p. prevede pene severe, che vanno dai 5 ai 10 anni di reclusione. La norma punisce non solo la violenza carnale vera e propria, ma anche atti di libidine violenta lessicalmente meno gravi, riconoscendo il profondo impatto traumatico che qualsiasi violazione della sfera sessuale contro la volontà della persona può avere. Elemento centrale ai fini della configurazione del reato è l’assenza di un valido consenso della vittima, che deve essere prestato in modo consapevole e continuare per tutta la durata dell’atto.

La legge prevede aggravanti nel caso in cui la violenza coinvolga minori, persone con handicap mentali o fisici, o se è commessa da figure che dovrebbero tutelare la vittima, come insegnanti, tutori, ecc. Per fortuna, nei casi meno gravi il giudice può concedere le attenuanti e ridurre la pena anche di due terzi. Ciò consente di graduare la sanzione in modo più equo. In sintesi, la violenza sessuale è un crimine odioso che richiede tolleranza zero e pene severe, ma al contempo le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dei fatti.

Domande Frequenti

Cos’è la violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis c.p.?

La violenza sessuale consiste nel costringere qualcuno, con violenza, minaccia o abuso di autorità, a subire o compiere atti sessuali contro la propria volontà. Può concretizzarsi in atti di varia natura, purché invadano la sfera sessuale del soggetto passivo.

Quando scatta l’aggravante della violenza di gruppo?

Quando gli atti di violenza sessuale sono commessi da più persone riunite. In tal caso, è previsto un aumento di pena da 8 a 14 anni di reclusione.

Il reato è procedibile solo a querela di parte?

Di norma sì, salvo alcuni casi espressamente previsti dall’art. 609 septies c.p. in cui il reato diviene procedibile d’ufficio (es. quando la vittima è minorenne).

Qual è la differenza tra denuncia e querela nel contesto della violenza sessuale secondo l’articolo 609 bis CP?

La “differenza tra denuncia e querela” è che la denuncia è un atto con cui si informa l’autorità di un reato noto, mentre la querela è una richiesta formale di perseguire l’autore di un reato, necessaria in casi di violenza sessuale secondo l’articolo 609 bis CP.

È possibile il riconoscimento delle attenuanti?

Sì, nei casi di minore gravità il giudice può diminuire la pena da 1/3 fino a 2/3, quindi con effetti molto rilevanti.

Quali sono le pene accessorie previste?

Oltre alla reclusione principale, sono previste pene accessorie come l’interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall’esercizio di una professione o arte.

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