Sottrazione di minori: e quali informazioni fornisce il codice penale

La sottrazione di minorenni è un reato molto grave che consiste nel sottrarre un minore di quattordici anni, o un infermo di mente, a chi ne ha la responsabilità genitoriale, la tutela o la custodia. Ma cosa prevede esattamente il codice penale in merito a questo reato?

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio la normativa in materia di sottrazione di minorenni, cercando di capire quali sono le condotte punite dalla legge, le pene previste e come bisogna comportarsi in caso si verifichi una situazione di questo tipo.

Riassunto

  • La sottrazione di minorenni è considerata un reato dal codice penale e può essere compiuta sia da un genitore che da un estraneo.
  • Sono previste varie ipotesi di reato negli articoli 573, 574 e 574-bis c.p., a seconda dell’età del minore e del suo eventuale consenso.
  • Le pene vanno dalla reclusione da 1 a 4 anni, diminuite in caso di consenso del minore ultraquattordicenne.
  • I reati di sottrazione di minorenni si prescrivono in 6 anni (o 7 anni e 6 mesi in presenza di atti interruttivi).
  • Per alcuni casi è necessario presentare querela entro 3 mesi, mentre altri sono procedibili d’ufficio.
  • In caso di sottrazione è importante denunciare subito il fatto e rivolgersi ad un avvocato penalista esperto.

La responsabilità genitoriale

Prima di analizzare nel dettaglio i vari reati, è importante capire cos’è la “responsabilità genitoriale”. Si tratta di quel complesso di diritti e doveri che la legge attribuisce ai genitori per la tutela dei figli minori.I genitori devono mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, tenendo conto delle loro capacità e inclinazioni. Tale responsabilità viene esercitata di norma congiuntamente da entrambi i genitori.

Sottrazione di minorenni: è reato?

La risposta è assolutamente sì. La sottrazione di un minorenne al genitore che esercita la responsabilità genitoriale, al tutore o al curatore, costituisce un reato ai sensi del codice penale.Sono previste diverse ipotesi, a seconda dell’età del minore e del suo eventuale consenso. Analizziamole in dettaglio:

L’art. 574 c.p.

L’articolo 574 c.p. punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque sottrae un minore di 14 anni, o un infermo di mente, a chi ne ha la responsabilità, la tutela o la custodia, oppure lo trattiene contro la loro volontà.Il reato è procedibile a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore.

L’art. 573 c.p.

Se il minore ha compiuto 14 anni e ha prestato il proprio consenso alla sottrazione, si applica l’art. 573 c.p., che prevede la reclusione fino a 2 anni, procedibile a querela.La pena è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio, aumentata se per fine di libidine.

L’art. 574-bis c.p.

Questo articolo punisce la sottrazione di un minore condotto o trattenuto all’estero contro la volontà di chi esercita la responsabilità genitoriale, con la reclusione da 1 a 4 anni.Se il minore ha più di 14 anni ed è consenziente, la pena è da 6 mesi a 3 anni di reclusione. Questo reato è procedibile d’ufficio.

La prescrizione per sottrazione di minorenni

Essendo delitti puniti con pene inferiori a 6 anni, i reati di sottrazione di minorenni si prescrivono in 6 anni dalla loro commissione.Se sono presenti atti interruttivi della prescrizione, il termine sale a 7 anni e 6 mesi. È quindi importante agire tempestivamente.

La procedibilità

Per i reati di cui agli artt. 573 e 574 c.p. è necessario presentare querela entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto. L’art. 574-bis c.p. è invece procedibile d’ufficio, senza necessità di querela.La procedibilità è un concetto legale che riguarda la possibilità di iniziare o avviare un procedimento giuridico o un’azione legale. Essa si basa sulla verifica preliminare della validità delle richieste o delle accuse presentate in un contesto legale. La procedibilità è un aspetto fondamentale del sistema giudiziario in quanto contribuisce a filtrare e a regolare l’accesso alle vie legali, garantendo che le cause abbiano basi giuridiche valide prima di procedere con un processo formale.

Cosa fare in caso di sottrazione

Se si verifica una sottrazione di minore è fondamentale denunciare immediatamente l’accaduto alle autorità e rivolgersi ad un avvocato penalista esperto in diritto di famiglia, per tutelare al meglio i propri diritti e interessi.Bisogna agire tempestivamente con la querela, raccogliere prove e testimonianze, e ottenere provvedimenti urgenti per riavere indietro il minore il prima possibile.

Conclusioni

La sottrazione di minorenni è sempre un reato grave, anche quando compiuto da un genitore, e come tale è punito severamente dal nostro codice penale.Le pene previste sono la reclusione da 1 a 4 anni, con aggravanti in alcuni casi.È fondamentale conoscere i propri diritti e rivolgersi ad un legale esperto in caso si verifichi una sottrazione, per agire nel modo più efficace e tempestivo possibile a tutela del minore.

Domande frequenti

Chi può commettere il reato di sottrazione di minorenni?

Il reato può essere commesso sia da un genitore che da un estraneo alla famiglia del minore. Anche un parente può essere autore del reato.

Quando scatta l’aggravante per finalità di libidine?

Se il minore consenziente viene sottratto per abusarne sessualmente, scatta l’aggravante per finalità di libidine, che aumenta la pena prevista dall’art. 573 c.p.

Cosa si intende per infermo di mente?

La norma tutela anche gli infermi di mente, ovvero persone che sono incapaci di intendere e di volere per varie cause (malattie mentali, deficit cognitivi, etc).

Sottrarre un minore per pochi giorni è reato?

Sì, anche un breve periodo di sottrazione può integrare il reato. L’importante è che sia contro la volontà di chi esercita la responsabilità genitoriale.

I nonni possono essere autori del reato?

Sì, chiunque sottragga un minore a chi ne ha la custodia o la tutela può rispondere del reato, anche i nonni o altri parenti.

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